AI Act 2026: obblighi IA per studi di progettazione
AI Act 2026: obblighi IA per studi di progettazione
L’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente negli studi di progettazione italiani: redazione di bozze di relazioni, analisi documentali, computi, verifiche di coerenza tra elaborati, supporto alle attività BIM. Ma dal 2 agosto 2026 l’uso di questi strumenti non è più solo una scelta organizzativa: è una materia regolata, vigilata e sanzionabile. Con l’applicazione generale del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e con la Legge italiana 132/2025 già in vigore, architetti, ingegneri e geometri devono conoscere con precisione quali obblighi gravano sui loro studi.
Il quadro normativo: un’applicazione a tappe
L’AI Act è entrato in vigore nell’agosto 2024 con un’applicazione scaglionata in base al livello di rischio. Dal 2 febbraio 2025 sono operativi i divieti sulle pratiche vietate e l’obbligo di alfabetizzazione all’IA (AI literacy); dal 2 agosto 2025 si applicano le regole sui modelli di IA per finalità generali (GPAI), come i grandi sistemi conversazionali, insieme all’architettura di governance europea.
Il 2 agosto 2026 segna la data di applicazione generale del Regolamento: diventano operativi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, il regime sanzionatorio nazionale dell’articolo 99 e, soprattutto, la sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali. In Italia, la Legge 132/2025 ha designato l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come autorità di vigilanza e AgID come autorità di notifica.
Attenzione però a un aggiornamento decisivo: il cosiddetto Digital Omnibus on AI, approvato in via definitiva dal Consiglio UE il 29 giugno 2026, ha posticipato l’applicazione dei requisiti per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti soggetti a normativa europea settoriale. Il 2 agosto 2026 non è quindi la data di piena applicazione delle regole high-risk, ma resta una tappa fondamentale per trasparenza, sanzioni e vigilanza.

Gli obblighi già operativi per gli studi tecnici
La maggior parte degli studi di progettazione utilizza l’IA come deployer, cioè come utilizzatore professionale di sistemi sviluppati da terzi. In questa veste, gli obblighi già applicabili sono tre.
Alfabetizzazione del personale (art. 4 AI Act). In vigore dal febbraio 2025, l’obbligo richiede che chi utilizza sistemi di IA in ambito professionale disponga di un livello adeguato di competenze. Finora la norma è rimasta di fatto senza controllore: dal 2 agosto 2026 le autorità di vigilanza sono operative e possono verificarne l’adempimento. Il Digital Omnibus ha ammorbidito la formulazione, ma la sostanza rimane: il personale che usa strumenti di IA deve essere formato e la formazione deve essere documentabile.
Trasparenza (art. 50 AI Act). Dal 2 agosto 2026 chi utilizza determinati sistemi di IA deve informare le persone quando interagiscono direttamente con un sistema di intelligenza artificiale — si pensi a un chatbot di primo contatto sul sito dello studio — e quando contenuti generati o manipolati con IA vengono pubblicati per informare il pubblico senza revisione umana. L’obbligo di marcatura tecnica dei contenuti sintetici (watermarking) è stato invece rinviato dal Digital Omnibus al 2 dicembre 2026.
Divieti assoluti. Restano pienamente applicabili le pratiche vietate dal febbraio 2025, cui il Digital Omnibus aggiunge dal 2 dicembre 2026 due nuovi divieti: la creazione di deepfake intimi non consensuali e la generazione di materiale pedopornografico tramite IA.
Sul fronte sanzionatorio, l’articolo 99 prevede ammende fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, e fino a 15 milioni o al 3% per l’inosservanza degli altri obblighi; per PMI e start-up si applica l’importo inferiore tra i due.
La Legge 132/2025: l’informativa al cliente è già obbligatoria
Mentre l’AI Act definisce il quadro europeo, per gli studi di progettazione italiani l’obbligo più immediato e concreto arriva dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. L’articolo 13 stabilisce due principi operativi da subito, senza periodo transitorio.
Il primo: l’IA può essere utilizzata esclusivamente come strumento di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale umano. Il professionista non può delegare all’algoritmo la parte essenziale del proprio giudizio tecnico, né giustificare un errore richiamando l’output del sistema. La responsabilità civile e disciplinare degli elaborati resta interamente in capo al tecnico.
Il secondo: il professionista che si avvale di sistemi di IA deve informare il cliente con linguaggio “chiaro, semplice ed esaustivo” sulle modalità e finalità del loro impiego, al conferimento dell’incarico o non appena l’IA viene introdotta nell’esecuzione. Chi utilizza strumenti generativi nell’attività di studio senza informare il committente è già oggi inadempiente, con rischi disciplinari, contrattuali e assicurativi. Associazioni come Inarsind e Confprofessioni hanno messo a disposizione modelli di informativa da allegare alla lettera di incarico.

I decreti attuativi: formazione obbligatoria ed equo compenso
Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo per attuare la Legge 132/2025 e adeguare l’ordinamento italiano all’AI Act. I testi non sono definitivi — devono passare al vaglio delle Commissioni parlamentari e della Conferenza delle Regioni — ma la direzione è chiara.
Per i professionisti tecnici le novità principali sono tre. La prima è la formazione continua obbligatoria sull’IA: i regolamenti dei Consigli nazionali degli Ordini dovranno prevedere percorsi formativi dedicati con un monte ore minimo. La seconda riguarda l’equo compenso: è prevista una revisione al rialzo, seppur non automatica, dei parametri per i professionisti che utilizzano sistemi di IA, in quanto il loro impiego presuppone competenze aggiuntive, attività di verifica onerose e maggiore assunzione di responsabilità. La terza tocca le gare pubbliche: il Bando tipo ANAC n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria introduce un obbligo dichiarativo esplicito sull’uso dell’IA nella predisposizione delle offerte tecniche e nell’esecuzione delle prestazioni.

Checklist operativa per lo studio di progettazione
Per arrivare preparati ai controlli e alle scadenze, ogni studio dovrebbe attivarsi su cinque fronti:
- Censire i sistemi di IA in uso, compresi gli strumenti generici utilizzati informalmente dai collaboratori, classificandoli rispetto all’Allegato III;
- Predisporre l’informativa al cliente ai sensi dell’art. 13 della Legge 132/2025, da allegare alla lettera di incarico;
- Formalizzare procedure interne che stabiliscano quali strumenti possono essere utilizzati, quali dati possono essere inseriti e come devono essere verificati gli output prima di confluire in progetti, relazioni e asseverazioni;
- Documentare la formazione del personale sull’uso dell’IA, in vista dei futuri obblighi formativi ordinistici;
- Verificare i canali pubblici dello studio: chatbot e contenuti generati con IA pubblicati online devono rispettare gli obblighi di trasparenza dell’art. 50.
Un obbligo che è anche un’opportunità
La regolazione dell’IA non va letta solo come adempimento. Uno studio che sa quali sistemi utilizza, con quali dati e con quali garanzie di trasparenza verso i committenti costruisce un asset di fiducia sempre più rilevante nei rapporti B2B e nelle gare pubbliche, dove le garanzie sulla catena tecnologica pesano in misura crescente. E la prevista revisione dell’equo compenso conferma che l’uso competente dell’IA è destinato a essere riconosciuto anche economicamente.
Il 2 agosto 2026 è una tappa, non un traguardo: chi si organizza ora, tra censimento degli strumenti, informative ai clienti e formazione del personale, affronterà le scadenze del 2027 e 2028 da una posizione di vantaggio.
Per approfondire l’uso conforme dell’intelligenza artificiale nello studio tecnico, consulta i corsi di aggiornamento DLT Formazione dedicati a IA, digitalizzazione e obblighi normativi.
Fonti e riferimenti:
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 4, 50, 99 e Allegato III
- Regolamento “Digital Omnibus on AI”, approvato dal Consiglio UE il 29 giugno 2026
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 (in vigore dal 10 ottobre 2025)
- Schemi di decreto legislativo attuativi approvati in esame preliminare dal CdM il 10 giugno 2026
- Bando tipo ANAC n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria
- Linee guida della Commissione europea sull’art. 50 (progetto approvato il 20 luglio 2026)
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